lunedì 16 settembre 2013

Maledetti asterischi....

Quando si parla di Berlusconi e delle sue vicende giudiziarie, ogni giorno spunta fuori qualcosa di nuovo.
Il leit motiv di questi giorni riguarda la questione del voto in Senato relativo alla sua decadenza in seguito alla cd legge Severino.

L'attenzione è tutta rivolta alla modalità di voto: voto segreto o voto palese?
Quella che solo all'apparenza può apparire una questione puramente formale, riveste invece notevole importanza, perché come è facilmente intuibile con il voto palese, i senatori appartenenti ai partiti che si dichiarano apertamente per la decadenza (e sono al momento in abbondante maggioranza) molto difficilmente potranno votare in maniera differente. Viceversa, col voto segreto, il rischio di imboscate di un numero consistente di "franchi tiratori" è dietro l'angolo. Chiedere ad esempio a Prodi.....  



La polemica è stata sollevata dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega Nord che hanno chiesto che il Senato voti in modo palese. D'altro canto il PDL ha già fatto sapere che alcuni suoi senatori chiederanno il voto segreto in base alla norma del regolamento interno che lo ammette se c'è la richiesta di almeno 20 di essi.

Io, come al solito, non mi fido molto di quello che scrivono i giornali, soprattutto alcuni, e sono andato a vedere questo regolamento del Senato che è reperibile nel sito istituzionale di Palazzo Madama e che è facilmente reperibile a questo indirizzo
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/Regolamento%20del%20Senato2007.pdf

A pagina 190 c'è l'articolo 113 che è quello che ci interessa.

Articolo 113. (1) (*) (**)
Modi di votazione

Il comma 1 è molto generico: "1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. [...]"
Il comma 2 sembra cominciare a dare ragione a chi chiede il voto segreto "L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai
commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto [...]". I casi consentiti dai commi 4 e 7 riguardano "le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all’articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed eticosociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato".
E il comma 3 sembra dar loro ragione in maniera secca e definitiva: "3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone [...]".

Tutto bene dunque e nessun possibile equivoco? Ebbene.... vicino a quel numero 113 c'è una nota (1) e un paio di asterischi....
La nota (1) ci dice semplicemente che l'articolo è stato così modificato dal Senato nel 1988.
Il primo asterisco riguarda un tecnicismo relativo alle richieste contemporanee di voto simultaneo e voto per appello nominale e non ci interessa.

Ma il secondo asterisco..... quel maledetto asterisco..... riporta una interpretazione data dalla stessa Giunta il 6 maggio 1993 che "entra immediatamente in vigore".
E che cosa dice?

"(**) «Nel solco dell’interpretazione costantemente adottata sino al novembre del 1988 ed alla conseguente, mai contestata, applicazione concreta, la Giunta per il Regolamento [...] esprime il parere che le deliberazioni sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di autorizzazione a procedere in giudizio siano sottoposte alla disciplina generale relativa ai modi di votazione e, pertanto, debbano essere votate in maniera palese. E ciò, in quanto le deliberazioni stesse costituiscono espressione di una prerogativa dell’Organo parlamentare nell’ambito del rapporto con altri Organi dello Stato e dunque non rappresentano in senso proprio "votazione riguardanti persone", ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 113, comma 3, del Regolamento.
In applicazione del comma 4 dello stesso articolo 113, il ricorso al voto segreto si rende possibile per le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all’arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione o limitazione della libertà personale, attenendo le deliberazioni stesse ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione.
La nuova interpretazione entra immediatamente in vigore»".

Quindi il Regolamento è chiaro: il voto sulle proposte della Giunta per le Elezioni e le immunità parlamentari deve essere palese con la sola eccezione dei casi di richiesta di arresto o altra limitazione della libertà personale per i quali può essere richiesto il voto segreto. Ma non è questo il caso.

E siccome il presidente Grasso ha dichiarato "il Regolamento è chiaro e a quello ci atterremo", il voto in aula sulla decadenza di Berlusconi sarà per forza palese. O no?....

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