giovedì 13 febbraio 2014

Una strana sentenza...


Caso Nocerina.
La giustizia sportiva condanna i molossi per i fatti del derby-farsa contro la Salernitana con l'esclusione dal campionato di Lega Pro. Sentenza molto dura che ha pochi precedenti.

Aldilà del merito della sentenza, stupisce una pesante contraddizione tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado.

Una premessa è d'obbligo. Una società calcistica risponde davanti alla giustizia sportiva dell'operato dei suoi tesserati e si configurano diversi gradi di responsabilità a seconda del tipo di illecito e di chi lo commette.


Si ha responsabilità DIRETTA quando l'illecito è compiuto da chi rappresenta la società (presidente, amministratore delegato).

Si ha responsabilità OGGETTIVA quando l'illecito è compiuto da tesserati, dirigenti, tifosi o soci non amministratori.

Si ha responsabilità PRESUNTA quando l'illecito è compiuto da persone estranee alla società ma che portano comunque vantaggio ad essa.

La responsabilità DIRETTA, che è la più grave, prevede come sanzione MINIMA la retrocessione. La responsabilità OGGETTIVA invece può prevedere sanzioni più leggere come ad esempio punti di penalizzazione in classifica.

Nel caso della Nocerina erano stati deferiti, oltre a undici giocatori, medico sociale, i due allenatori e il direttore sportivo, anche l'amministratore delegato Citarella e il presidente Benevento.
Facile prevedere come in caso di condanna a questi ultimi due, la società avrebbe risposto con la responsabilità DIRETTA. Essendo poi il campionato attuale senza retrocessioni e dovendo essere la sanzione "afflittiva", la sanzione per la Nocerina non poteva essere altro che l'esclusione dal campionato.

Però durante il dibattimento in primo grado è successo qualcosa. In prima battuta la posizione dell'amministratore Citarella è stata stralciata e rimandata a futura trattazione perché impossibilitato a difendersi, in quanto al momento recluso in carcere per un'altra inchiesta.
Inoltre è emerso che il presidente Benevento è sì il presidente della Nocerina ma solamente dal 17 dicembre, pertanto non ricopriva tale carica all'epoca dello svolgimento dei fatti.

E coerentemente la Commissione Disciplinare Nazionale ha deciso che "allo stato, la Società Nocerina ben possa essere giudicata esclusivamente sulla base della responsabilità oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati sanzionati a tale titolo, senza tener conto della riferibilità ad essa della responsabilità diretta per le condotte del Citarella, pur incidentalmente accertate."
E aggiunge poi che data la gravità di quanto accaduto, la sanzione più congrua non è certo quella della penalizzazione in classifica ma l'esclusione dal campionato.

Il fatto che sia stata riconosciuta la responsabilità OGGETTIVA e non anche quella DIRETTA dava qualche speranza alla società di poter vedere ridotta la sanzione in appello (magari con una penalizzazione da scontare nel prossimo campionato).

La sentenza di appello però ha confermato in toto le decisioni prese nel giudizio di primo grado, compresa l'esclusione dal campionato della Nocerina.

La cosa strana però è un'altra, perché la Corte di Giustizia Federale ha respinto, tra gli altri:

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.G. NOCERINA AVVERSO LE SANZIONI: 
• ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE, NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 AD UN CAMPIONATO INFERIORE; 
• AMMENDA DI € 10.000,00, 
INFLITTE ALLA RECLAMANTE: 
A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 3 E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI MOSSI NEI CONFRONTI DEL SUO PRESIDENTE SIG. LUIGI BENEVENTO;
• A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTANTI A TUTTI GLI ALTRI TESSERATI

Ma se la sentenza di primo grado aveva condannato la Nocerina per la sola responsabilità OGGETTIVA e se la Corte aveva stabilito che Benevento all'epoca dei fatti non era formalmente il presidente della Nocerina, come è possibile rigettare un ricorso per una sanzione inesistente nel giudizio di primo grado?

Come è stato possibile che la responsabilità DIRETTA, che è stata esclusa nella sentenza di primo grado, dando dunque qualche possibilità alla difesa di ribaltare la situazione in appello, è magicamente comparsa nella sentenza di secondo grado quando si è trattato di respingerne il ricorso?


La sentenza di primo grado
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/20.$plit/C_2_ContenutoGenerico_38777_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_Allegato_0_upfAllegato.pdf

La sentenza di secondo grado
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/92.$plit/C_2_ContenutoGenerico_38928_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_Allegato_0_upfAllegato.pdf


P.S. piccola curiosità - nella sentenza di primo grado, pur riconoscendo il dato incontrovertibile che Benevento è diventato presidente della Nocerina solo il 17 dicembre, si chiede come sia stato possibile per il sig. Benevento essere interrogato dalla procura federale a Roma il 17 dicembre con inizio alle ore 18,45 ed al contempo essere presente all'assemblea dei soci che lo ha eletto presidente che si è tenuta a Nocera Inferiore il 17 dicembre alle ore 19...

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