martedì 29 gennaio 2013

L'incertezza del diritto: elezioni regionali Lazio




********  Aggiornamento 31/01/2013  *********

Il Tar ha riammesso la lista "Amnistia Giustizia Libertà" alle elezioni regionali del Lazio rimediando ad una situazione a dir poco grottesca 

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E' notizia di queste ore che la lista dei radicali "Amnistia Giustizia Libertà" è stata esclusa dalle elezioni regionali del Lazio per un vizio di forma: nel listino regionale c'erano troppe donne! 

Ebbene sì, in un paese dove si devono inventare norme e regolamenti per assicurare una rappresentanza di rilievo delle donne negli organi elettivi, ci tocca leggere anche questo.
In soldoni, la legge regionale sullo svolgimento delle elezioni stabilisce a pena di inammissibilità che la lista regionale deve rispettare la parità di genere, tanti uomini tante donne. E se non viene ammessa la lista regionale cadono automaticamente tutte le liste provinciale ad essa collegate, quindi i radicali, quelli che hanno scoperchiato il vaso di Pandora del malaffare nella gestione dei contributi ai gruppi consiliari, quelli grazie ai quali si torna ora alle elezioni, non ci saranno.

Va beh, d'altra parte se errore c'è stato, è giusto che la legge venga applicata alla lettera, come del resto i radicali hanno sempre preteso nei confronti degli altri (spesso senza successo...).

Ma c'è stato errore? E' stata applicata la legge alla lettera? E se i radicali fossero gli unici in regola???.....



La composizione della lista regionale è stabilita dalla legge regionale del Lazio n. 2 del 2005 che in parte modifica le disposizioni della legge nazionale n. 43 del 1995. E la parità di genere è caratteristica, credo unica in Italia, introdotta nel Lazio.

La lista regionale è quella che permette l'elezione della parte maggioritaria del consiglio elettorale nella misura di 1/5; nel caso del Lazio 10 consiglieri sui 50 totali (prima del decreto legge del Governo Monti che ha tagliato un po' di poltrone erano 14 sui 70 totali).
Il candidato presidente che ottiene più voti diventa Governatore e si porta in consiglio i candidati della lista regionale bloccata.

La legge stabilisce che:
- sono candidati alla presidenza della regione i capolista delle liste regionali
- le liste regionali devono essere composte, oltre che dal candidato presidente, da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri eletti col maggioritario (quindi nel Lazio la lista deve avere almeno 5 candidati oltre al candidato presidente)

Da queste due disposizioni appare chiaro come il candidato presidente sia a tutti gli effetti un componente della lista regionale al pari degli altri candidati, con la peculiarità che è inserito in prima posizione.
Non solo. Nelle istruzioni per la presentazione delle candidature redatte dalla regione Lazio, nel fac-simile del modulo per la presentazione della lista regionale sono riportate 11 righe, una per ciascun candidato, e viene evidenziato come nella prima riga deve essere riportato il candidato alla Presidenza che quindi è a tutti gli effetti parte della lista regionale.

Poi, come detto, la legge regionale del Lazio stabilisce che nella lista regionale deve esserci a pena di inammissibilità parità di genere.

I radicali hanno presentato una lista regionale composta dal capolista candidato alla Presidenza Giuseppe Rossodivita e altri 9 candidati, 5 donne e 4 uomini. Quindi un totale di 10 nomi di cui 5 uomini e 5 donne.
Secondo quanto disposto dalla legge.

Per l'Ufficio Elettorale invece la lista non è corretta perché il capolista per loro deve essere escluso dal conteggio sulla parità di genere per cui rimangono 5 donne e 4 uomini. Lista esclusa! 
E a nulla è valso il ricorso dei radicali che avevano ripresentato la lista togliendo una donna: ricorso tardivo e respinto perché "ne verrebbe meno la certezza del procedimento elettorale" (?!?!?)

Ora, io mi chiedo e vi chiedo: ma se il candidato presidente è a tutti gli effetti un componente della lista regionale, perché non sarebbe in regola la lista composta da 5 uomini e da 5 donne? Dove sta scritto che nel conteggio della parità di genere non deve essere conteggiato il candidato presidente?

Ma c'è un altro aspetto ancora. Se fosse riconosciuta la legittimità della lista radicale, se la legge fosse applicata alla lettera, automaticamente dovrebbero essere escluse TUTTE le altre liste regionali che hanno presentato 11 nomi tra cui il candidato presidente oltre a 5 uomini e 5 donne (quindi in totale 6 di un genere e 5 dell'altro). Avremo quindi una competizione elettorale con solo la lista radicale presente nella scheda!

C'è da dire a completezza di informazione che nelle due precedenti occasioni in cui ha operato questa legge elettorale regionale (2005 e 2010), tutte le liste regionali hanno seguito la strada di osservare la parità di genere escludendo il candidato presidente capolista, per cui c'è una prassi ormai consolidata che va in questa direzione.

Ma può una prassi contrastare una legge?

Può un procedimento così delicato come quello elettorale essere influenzato da leggi scritte con i piedi e interpretazioni dubbie e ardite come avvenuto nel Lazio?

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